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Impianti di distribuzione carburanti non presidiati e accise
L’Agenzia delle dogane ha fornito indicazioni sulla tenuta del registro di carico e scarico relativo ad impianti di distribuzione carburanti non presidiati
03/04/2019
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Con la determinazione n. 724 del 21 marzo 2019, in 10 punti, l’Agenzia delle Dogane fornisce specifiche indicazioni per la gestione di “impianto di distribuzione stradale di carburanti funzionante in modalità self-service” (o “impianto non presidiato”) dal punto di vista del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, testo unico delle accise (TUA):
- Definizione di un impianto di distribuzione stradale operante in modalità self-service ed individuazione del soggetto obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Precisato che per tale si intende “un impianto in cui le erogazioni sono effettuate solo a seguito di preventivo consenso di uno o più terminali di piazzale per i pagamenti”, l'Agenzia ricorda che il titolare dell'autorizzazione può affidarne la gestione ad un soggetto adeguatamente strutturato per tale scopo. Questi diventa "titolare della gestione dell’impianto non presidiato" ed è solidalmente responsabile con il titolare, agli effetti fiscali del TUA, per gli obblighi derivanti dalla gestione stessa.
- Registro telematico di carico e scarico dell’esercente un impianto non presidiato. L’articolo 25, comma 4 – bis del TUA prevede che gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti annotino in un registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualità, e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. Per gli esercenti degli impianti non presidiati, il registro cartaceo di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art.25, comma 4 del TUA, è sostituito dal registro telematico che risiede nel sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituito tramite gli invii telematici dei dati previsti nella determinazione n. 724/19.
- Principi che regolano la tenuta del registro telematico
- Caratteristiche e funzionalità della dotazione strumentale di un impianto non presidiato
- Denuncia di un impianto non presidiato e rilascio licenza di esercizio
- Gestione della fase di carico dei prodotti
- Tempi e modalità per la presentazione dei dati rilevati presso un impianto non presidiato
- Obblighi dell’esercente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici
- Obblighi dell’esercente in caso di verifiche e di controlli
- Disposizioni transitorie e finali. Gli esercenti di impianti non presidiati già attivi alla data di pubblicazione della determinazione si adeguano alle prescrizioni introdotte entro il 1°gennaio 2020 e ne danno comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente integrando, ove necessario, la documentazione già presentata.
Consulta il testo della determinazione:
Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 03/04/2019