home  » news  »  News

News

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Le Regioni non possono sospendere le procedure di rilascio delle nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale

07/11/2022  - 

L'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 - nel prevedere che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, che deve concludersi entro novanta giorni - esprime un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, sicché le regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale. Ne discende che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, co. 1, lett. b), n. 5), della L.R. Lazio n. 14 del 2021, nella parte in cui introduce i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies dell'art. 3.1 della L.R. Lazio n. 16 del 2011, nonché dell'art. 6 della L.R. Lazio n. 20 del 2021, il quale sostituisce il richiamato comma 5-quater, poiché tali disposizioni determinano una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così ponendosi in evidente contrasto con la richiamata normativa statale.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 07/11/2022