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Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il “principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili” non può comportare “la sterilizzazione del bilanciamento di interessi cui è istituzionalmente preposta l’autorità competente in materia di VIA

26/10/2022  - 

La circostanza che la Regione possa procedere, come previsto dall’art. 17 del D.M. 10.09.2010 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), all’individuazione delle aree non idonee all’insediamento di detti impianti – in ragione di specifiche tipologie e dimensioni degli stessi – non implica che, ogni volta in cui l’intervento progettato ricada al di fuori del perimetro delle stesse, questo sia automaticamente assentibile o non comporti la necessità di approfondita istruttoria, in concreto, sotto il profilo della tutela ambientale. Infatti, la perimetrazione effettuata dall’ente regionale attiene al livello propriamente pianificatorio e individua quelle zone del territorio in cui, a priori, è vietato l’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al contrario, la valutazione di impatto ambientale è un procedimento finalizzato alla verifica degli eventuali impatti negativi determinati da uno specifico progetto sulla popolazione e sulla salute umana, sulla biodiversità, sul territorio e sulle matrici ambientali, sul clima, sul patrimonio culturale e sul paesaggio (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006), tenuto conto delle caratteristiche tecniche, strutturali e operative proposte nel caso concreto. È, dunque, una valutazione specifica che non viene elisa dalla circostanza che l’area dell’impianto non sia tra quelle ab origine inidonee, dato, questo, che ne avrebbe impedito sin dall’inizio e in radice l’insediabilità.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 26/10/2022