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Immobili costruiti prima del 1967 e titolo abilitativo edilizio

Anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 765 del 1967 non vi era necessità di licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato

02/03/2021  - 

Ai fini dell'accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 765 del 1967, assume rilevanza esclusiva la norma primaria di cui all'art. 31 della L. 1150 del 1942 che ha disciplinato la materia con efficacia cogente su tutto il territorio nazionale introducendo l'obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati: infatti, solo dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell'art. 31 L. 17 agosto 1942, n. 1150, l'obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e quindi anche alle zone fuori del centro abitato, sicché, anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 765 del 1967, il cui articolo 10 ha sostituito nel suo contenuto sostanziale l'art. 31 della L. n. 1150 del 1942, non vi era necessità di licenza edilizia per le costruzioni ubicate al di fuori del centro abitato

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/03/2021