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Il valore della Conferenza dei servizi nei procedimenti complessi
Con la sentenza 9 aprile 2026 n. 2855, la Sezione IV del Consiglio di Stato torna a chiarire i principi che governano il funzionamento della conferenza di servizi nei procedimenti autorizzativi complessi, in particolare quelli relativi agli impianti da fonti rinnovabili
Il Collegio ribadisce che la determinazione conclusiva deve fondarsi sulla corretta individuazione delle “posizioni prevalenti” espresse dalle amministrazioni partecipanti, senza ridursi alla mera prevalenza automatica di un singolo parere. Ne deriva l’obbligo, in capo all’amministrazione procedente, di svolgere una effettiva comparazione degli interessi pubblici coinvolti e di darne conto con una motivazione adeguata.
La decisione conferma inoltre l’ampia portata degli istituti di semplificazione procedimentale, in particolare del silenzio-assenso tra amministrazioni. Anche gli enti preposti alla tutela paesaggistico-territoriale sono soggetti al meccanismo di formazione del consenso per silentium, quando non si pronuncino nei termini di legge, salvo eccezioni espressamente previste.
Sul piano dei rapporti tra interessi pubblici, il Consiglio di Stato riafferma che tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili sono interessi entrambi di rango primario e devono essere bilanciati caso per caso all’interno del procedimento amministrativo, senza automatismi di prevalenza.
Infine, la sentenza delimita il perimetro del sindacato giurisdizionale: il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali e tecnico-comparative, ma può intervenire solo per vizi di legittimità, quali difetti di istruttoria, carenza di motivazione o travisamento dei fatti, senza riscrivere l’esito del bilanciamento effettuato in sede amministrativa.
Fonte: AGEL
Monica Feletig