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Il titolo edilizio è subordinato all’autorizzazione paesaggistica o a procedura amministrativa unica

Autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire: autonomia dei titoli e discrezionalità comunale nel coordinamento procedimentale

09/10/2025  - 

Seppure sia vero che l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire operano su piani diversi e, dunque, il rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell'altro, è altresì vero che è nella discrezionalità del Comune, quale amministrazione preposta alla gestione, controllo e tutela del “suo” territorio, di decidere di coordinare i due procedimenti sì da rilasciare il titolo edilizio soltanto laddove sia stato previamente acquisito il titolo autorizzatorio paesaggistico oppure di far confluire i due procedimenti, attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi, nell’ambito di un’unica vicenda amministrativa. Tale assunto non è smentito dal fatto che l’art. 146 comma 4 d.lgs. n. 42/2004 dispone che “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”, in quanto la norma in questione chiarisce esclusivamente qual è il rapporto intercorrente fra i due titoli, ossia, che l’autorizzazione paesaggistica costituisce il presupposto di efficacia (e non di legittimità) del permesso di costruire

Leggi tutto: Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. IV n. 7017 del 11 agosto 2025

 


Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 09/10/2025