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Il mancato accoglimento delle controdeduzioni va motivato

Urbanistica. Sanzioni edilizie e comunicazione di avvio del procedimento
La funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della Pubblica amministrazione mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico; se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento.
In tal modo, peraltro, l’Amministrazione s’è praticamente sottratta all’obbligo di motivare circa il mancato accoglimento delle osservazioni del privato, spiegando in dettaglio le ragioni per le quali, nonostante gli elementi probatori addotti dalla ricorrente e consacrati nella memoria controdeduttiva di cui sopra, pur tuttavia gli stessi non erano tali da rappresentare idonea dimostrazione dell’edificazione del capannone ante 1967."..
Confortano, del resto, la decisione del Tribunale le seguenti massime, espressione di orientamenti consolidati in giurisprudenza: “L’art. 10, l. n. 241 del 1990 configura come un vero e proprio diritto dell'interessato la facoltà di "presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento". Pertanto, mentre nel caso di esercizio di tale diritto sorge l'obbligo dell'Amministrazione di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni dell'interessato, di converso non può ritenersi che il mancato esercizio del diritto si traduca in una sorta di acquiescenza rispetto all'esercizio del potere preannunciato con la comunicazione di avvio del procedimento, in carenza di espressa previsione normativa in tal senso” (T. A. R. Trentino – Alto Adige – Trento, Sez. I, 10/11/2017, n. 302); “Il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a quelle osservazioni; pertanto, l'Amministrazione, nell'adottare un provvedimento, non è tenuta a riportare il testo integrale delle deduzioni del potenziale destinatario, essendo sufficiente che le valuti nel loro complesso o per questioni omogenee” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1/03/2017, n. 941); “La funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo mediante la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere gli interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all'azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della Pubblica amministrazione mediante una ponderata valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell'interesse pubblico; se ciò non comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l'Amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della rituale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento” (T. A. R. Piemonte, Sez. I, 30/06/2011, n. 718).
Monica Feletig