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Il Tar tutela l’accesso libero al mare: no ai limiti decisi dai privati

La sezione VII del Tar Campania annulla le misure di contingentamento imposte su una spiaggia, confermando che il diritto al mare non può essere subordinato a logiche organizzative di stabilimenti balneari

05/03/2026  - 

ll diritto di accesso al mare, riconosciuto come bene comune e tutelato dalla Costituzione, non può essere limitato se non per motivi concreti di sicurezza e incolumità pubblica. Lo ha ribadito il Tar Campania, sezione VII, con la sentenza n. 869 del 6 febbraio 2026, accogliendo il ricorso contro provvedimenti che contingentavano l’ingresso a una spiaggia.

Secondo il tribunale, misure come prenotazioni online obbligatorie, ingressi limitati giornalieri e capienze settimanali possono essere legittime solo se basate su criteri proporzionati e adeguatamente motivati. Il Tar ha però dichiarato illegittimo il metodo di calcolo della capienza massima che si rifaceva alle distanze tra ombrelloni degli stabilimenti balneari, in quanto inadeguato per spiagge libere non attrezzate.

La sentenza sottolinea inoltre che il diritto al mare non può essere sacrificato a esigenze organizzative o commerciali dei privati, evitando così una “privatizzazione di fatto” dei beni pubblici. La decisione conferma precedenti orientamenti del Tar su Campania e Calabria, rafforzando la tutela dei cittadini e dei valori paesaggistici e ambientali.

 

Fonte: AGEL



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/03/2026