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Il MISE risponde

ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO - Chiarimenti dal Ministero dell’Interno dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 222/2016 in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative

08/05/2017  - 

Con la risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico divulga i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno con la nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017, in materia di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 di attuazione della delega contenuta nell’articolo 5 della Legge n. 124/2015 (c.s. “Legge Madia”), in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative.
In relazione all’interpretazione di alcune delle nuove previsioni contenute nel D.Lgs. n. 222/2016, in materia di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, il Ministero dell’Interno risponde a tre precisi quesiti:
1) Come mai per le attività di spettacolo o trattenimento presso locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le nuove disposizioni prevedono il regime dell’autorizzazione nonostante gli articoli 68 e 69 del TULPS, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 7 della legge n. 112 del 2013, prevedono la possibilità di sostituire la licenza con una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli eventi negli spazi o impianti con la stessa capienza massima che si concludono entro le 24 del giorni di inizio.
2) Come mai viene previsto l’obbligo, da parte dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) che riceve l’istanza diretta alla medesima autorizzazione, di trasmetterla alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo anche quando essa sia accompagnata da una relazione asseverata ai sensi dell’articolo 141, comma 2 del Regolamento TULPS; la questione concerne il senso e la finalità di tale trasmissione posto che detto articolo, nel testo precedente il nuovo decreto legislativo, stabiliva che la relazione tecnica sostituisce “le verifiche e gli accertamenti” di competenza della stessa Commissione, mentre ora, per effetto della modifica apportata dall’articolo 4, lettera c) del medesimo decreto, sostituisce anche il parere finale della Commissione, eliminando altresì “la necessità del sopralluogo”.
3) Come mai per l’attività di gestione di sale con apparecchi da gioco Slot o AWP (soggette a licenza comunale ex articolo 86 TULPS) viene prevista l’autorizzazione comunale, laddove è ampiamente diffusa la prassi, peraltro legittimata dalle regolamentazioni comunali, dell’apertura previa presentazione di una mera SCIA.
Il Ministero dell’Interno tiene innanzitutto a precisare che “la redazione tecnica delle previsioni normative cui codesto Dicastero si riferisce pare non ineccepibile né di univoco significato e quindi tale da alimentare non pochi dubbi interpretativi, tra cui quelli qui rappresentati”. Pertanto, allo stato attuale “non sembra … possibile dare ai quesiti qui proposti una risposa con i caratteri della certezza e delle definitività, dovendosi trarre la soluzione da criteri di plausibilità logica e di rispetto dell’ispirazione di fondo del provvedimento legislativo in questione, nella insufficienza del tenore letterale delle relative disposizioni”.
In relazione al primo quesito il Ministero dell’Interno ritiene che “nell’ambito di un provvedimento complessivamente inteso a snellire e sburocratizzare le fasi di avvio delle iniziative private considerate dovrebbe ritenersi che, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni di segno contrario, esso non abbia travolto, aggravandole, le discipline preesistenti più favorevoli agli interessati, come nel caso di iniziative
di pubblico spettacolo di portata modesta (in luoghi o impianti con capienza massima di 200 spettatori e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio), ristabilendo, per esse, un obbligo di licenza che si era inteso superare (con una SCIA) appena 3 anni prima".
In relazione al secondo quesito il Ministero precisa che l'articolo 4, lettera c) del medesimo decreto stabilendo, per i locali e gli impianti con capienza totale non superiore a 200 persone, che la relazione tecnica di un professionista abilitato sostituisce anche il "parere" delle commissioni di vigilanza (e non solo "le verifiche e gli accertamenti" preliminari, come previsto finora), "ha ormai eliminato, in presenza di tale asseverazione, tutti gli adempimenti preliminari all'autorizzazione facenti capo alle stesse commissioni di vigilanza, sopralluogo compreso".
"Sembra pertanto potersi concludere" – scrive il Ministero – "nel senso della conferma dell'applicabilità dell'effetto sostitutivo, appena descritto, della relazione asseverata tanto agli impianti stabili e appositamente dedicati allo spettacolo e all'intrattenimento quanto agli allestimenti occasionali in strutture ordinariamente ad altre attività (es.: concerti in pubbliche piazze o all'interno di stadi calcistici, ecc.), quanto infine agli allestimenti dello spettacolo viaggiante con la medesima capienza massima".
In relazione al terzo quesito, concernente il regime autorizzatorio delle sale slot e AWP ex articolo 86 TULPS, il Ministero precisa che si tratta di funzione da tempo attribuita ai Comuni che la esercitano sulla base delle proprie regolamentazioni e delle numerose leggi regionali che incidono sulla materia con l'obiettivo del contrasto della diffusione del gioco patologico, della tutela dei minori e delle fasce deboli della popolazione nonché del decoro urbano.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 08/05/2017