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Il Consiglio di Stato conferma il contrasto con il diritto Ue delle proroghe delle concessioni demaniali marittime

Sulle concessioni demaniali marittime è ora di andare a gara

30/05/2024  - 

Con le tre sentenze in esame, la VII sezione del Consiglio di Stato, nell’accogliere, rispettivamente, l’appello proposto dal comune di Lecce in un giudizio che torna al Consiglio di Stato dopo l’annullamento da parte delle Sezioni unite (23 novembre 2023, n. 32559, in Foro it., 2024, I, 181 con nota critica di TRAVI) della sentenza n. 18 del 2021 della Adunanza plenaria e gli appelli proposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in altri due giudizi uno dei quali oggetto della sentenza della Corte di giustizia Ue del 20 aprile 2023, comune di Ginosa, in C-348/22, oggetto di News UM n. 76 del 7 giugno 2023) ha da un lato confermato i provvedimenti del Comune di Lecce che hanno disapplicato al tempo la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018, ora abrogato dalla l. n. 118 del 2022, e ha dall’altro annullato i provvedimenti del comune di Ginosa e di Castellaneta che, invece, avevano ritenuto di applicare tale proroga in contrasto con l’orientamento della Corte di giustizia.

Sul piano sostanziale, la VII sezione ha ribadito, con estrema chiarezza, i principi interpretativi ormai consolidatisi in questa materia e ha confermato tali principi, anche dopo l’annullamento della sentenza n. 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza plenaria da parte delle sezioni unite, non solo per la perdurante attualità della coeva sentenza n. 17 del 2021 della stessa Adunanza, ma anche e soprattutto perché la giurisprudenza amministrativa formatasi dopo le pronunce della Plenaria ha sempre ritenuto disapplicabili, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE 20 aprile 2023, le proroghe generalizzate delle concessioni introdotte nel corso degli ultimi anni dal legislatore italiano, in quanto contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con il principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE

Le disposizioni di proroga si pongono in palese contrasto con il diritto unionale, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, C.g.a., sez. giur., 21 febbraio 2024, n. 119, Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679, 30 aprile 2024, n. 3940, 2 maggio 2024, n. 3963; v. anche, per l’analoga questione della applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, Cons. StATO, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104.

Con riferimento alla normativa sopravvenuta, il Consiglio di Stato ha rilevato che il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023). Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell’Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di giustizia.

Con riferimento alla valutazione della scarsità della risorsa, il Consiglio di Stato, oltre a ritenere tale elemento non pregiudiziale o comunque non in grado di rimettere in discussione l’effetto diretto connesso all’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE, ha evidenziato sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà economica e sociale e di tutela dell’ambiente e del paesaggio consumare in modo non proporzionato i già ormai limitati tratti di spiaggia libera, rendendo le coste italiane sempre più difficilmente accessibili in modo libero e gratuito anche ai soggetti meno abbienti.

Il Consiglio di Stato ha, infine, indicato i presupposti e i limiti entro cui può essere disposta la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024, che può essere disposta al solo fine di consentire il completamento delle procedure di gara, e i criteri che possono essere utilizzati per l’indizione delle gare.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 30/05/2024