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Home restaurant: segnalazione AGCM

I rilievi dell'ANTITRUST sul disegno di legge recante "Disciplina dell'attività di home restaurant"

10/04/2017  - 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 22 marzo 2017, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito ad alcune previsioni restrittive della concorrenza presenti nel disegno di legge A.S. n. 2647, recante "Disciplina dell'attività di home restaurant" (di seguito anche DDL n. S.2647)....

La Commissione europea ha invitato gli Stati membri a favorire lo sviluppo della c.d. sharing economy o economia della condivisione, capace di creare nuove opportunità sia per i consumatori, che possono beneficiare di un ampliamento dell’offerta di servizi e di prezzi inferiori, sia per i nuovi operatori, agevolati da forme di lavoro flessibile e da nuove fonti di reddito. Nel contempo, proprio nell’ottica di favorirne lo sviluppo, la Commissione ha ricordato che restrizioni in termini di accesso al mercato possono essere previste, secondo il diritto europeo, soltanto se sono non discriminatorie, giustificate da un ben individuato «motivo imperativo d’interesse generale», ai sensi dell’art. 4, punto 8, della Direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/CE), proporzionate e necessarie. Inoltre, la regolamentazione delle attività svolte nel quadro dell’economia collaborativa, nel tener conto delle specificità del servizio innovativo offerto, non deve “privilegiare un modello di impresa a scapito di altri”....

In conclusione, il DDL che disciplina l'attività di home restaurant appare nel suo complesso idoneo a limitare indebitamente una modalità emergente di offerta alternativa del servizio di ristorazione e, nella misura in cui prevede obblighi che normalmente non sono posti a carico degli operatori tradizionali, risulta discriminare gli operatori di home restaurant, a favore dei primi, senza rispettare il test di proporzionalità, necessarietà delle misure restrittive rispetto al perseguimento di specifici obiettivi imperativi di interesse generale, come invece richiesto a livello europeo.

L’Autorità auspica che, al fine di superare i profili discriminatori e restrittivi sopra evidenziati, i rilievi sopra svolti siano tenuti in adeguata considerazione in occasione del prosieguo dell’iter legislativo sul DDL in questione nonché in occasione dell’emanazione del Decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di controllo dell’attività degli operatori....

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 10/04/2017