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Gioco d'azzardo lecito

Modificate le norme regionali in tema di gioco d'azzardo lecito

14/01/2016  - 

Con la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 <<Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018>> sono state apportate modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

Di seguito il testo dell'Art. 5, comma 19 rubricato <<Salute e politiche sociali>>:

19. Alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 6 le parole <<all'installazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la nuova installazione>>;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.
2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.>>;
c) dopo il comma 7 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
<<7 bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2 bis;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.>>;
d) dopo il comma 8 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
<<8 bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto 773/1931.>>;
e) al comma 1 dell'articolo 9 le parole <<commi 1 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 1, 3 e 8 bis>>;
f) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
<<2 bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 7 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 6, comma 2 bis.>>.

Le disposizioni introdotte sono in vigore dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed hanno effetto dall'1 gennaio 2016.

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 14/01/2016