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Fuochi e falò, due autorizzazioni, una sola procedura semplificata
Dal 1 giugno 2022 riunificate in un'unica procedura due distinte autorizzazioni necessarie per l'accensione di fuochi e falò
L'accensione di fuochi di artificio e di falò con finalità propiziatorie, tipici del periodo epifanico, è attività potenzialmente pericolosa per la sicurezza e l'incolumità pubblica e per questo motivo soggetta ad un'autorizzazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 57 REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS), richiedibile tramite il SUAP digitale.
Sia i fuochi pirotecnici che i falò sono pericolosi anche per la propagazione degli incendi sul patrimonio boschivo regionale: per questo motivo sono vietati dall'art. 19 della Legge Regionale 7 novembre 2019 n. 17 durante tutto l'anno, ma possono essere autorizzati dagli Ispettorali forestali in caso di manifestazioni pubbliche o tradizionali. Fino al 31 maggio 2022 le domande di autorizzazione in deroga erano presentate direttamente prosso gli Ispettorali forestali.
Dal 1 giugno 2022 anche la domanda per “autorizzazioni per manifestazioni pubbliche o tradizionali in deroga ai divieti previsti dalla Legge Regionale 7 novembre 2019 n. 17" è presentata tramite il SUAP digitale, nel contesto della preesistente domanda di autorizzazione di pubblica sicurezza.
La modulistica è stata integrata con le informazioni necessarie agli Ispettorati Forestali. Il back office del portale Regionale SUAP trasmetterà le informazioni all’Ispettorato competente, il quale dovrà esprimersi sempre con il rilascio di un nulla-osta ovvero con la comunicazione che l’area interessata è esclusa dall’ambito di applicazione della L.R. 17/2019.
Il SUAP notificherà al richiedente una risposta unica, comprensiva di entrambe le autorizzazioni.
Monica Feletig