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Fibra ottica e micro‑trincea: il TAR ribadisce il potere valutativo dell’amministrazione
Nella realizzazione delle infrastrutture di rete non esiste un automatismo a favore della micro‑trincea: decisiva resta la valutazione tecnica dell’ente proprietario della strada
Il TAR Piemonte ha chiarito che, nella posa di infrastrutture in fibra ottica, la tecnica della micro‑trincea non può essere imposta in modo automatico.
Pur in presenza di un chiaro favor legislativo per soluzioni a basso impatto, l’ente proprietario della sede stradale conserva un autonomo potere valutativo, finalizzato alla tutela della sicurezza stradale e dell’integrità del suolo pubblico. Tale potere deve essere esercitato sulla base di valutazioni tecniche concrete e adeguatamente motivate.
In presenza di criticità documentate, l’amministrazione può quindi concordare o prescrivere modalità alternative di posa, purché garantiscano un’efficacia equivalente rispetto alla micro‑trincea. È esclusa, di conseguenza, l’imposizione rigida di un’unica tecnica esecutiva, avulsa dalle specificità del contesto infrastrutturale.
Giustizia Amministrativa, TAR Piemonte, sez. III, sentenza n. 480/2026
Monica Feletig