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Fabbrica preesistente e modifica del Prg

L'urbanistica guarda al futuro - La fabbrica non deve trasferirsi perché è cambiato il prg

04/02/2020  - 

Il Tar Lombardia ritiene impossibile imporre la riconversione di una fabbrica, a causa della sopravvenuta modifica del piano regolatore, in assenza di concertazione tra il Comune e la proprietà e di incentivi per il trasferimento.

Impossibile espellere la fabbrica dall'area in cui opera da sempre soltanto perché nel frattempo è cambiato lo strumento urbanistico. Quindi è escluso che il comune possa imporre la riconversione all'insediamento produttivo laddove la nuova zonizzazione prevede unicamente lo sviluppo dei servizi e del commercio: le nuove destinazioni, infatti, operano per le future trasformazioni del territorio, mentre per delocalizzare attività «impattanti», dal punto di vista dell'ambiente e della qualità della vita, bisogna ricorrere al metodo della concertazione. Cioè offrendo incentivi al trasferimento e attivando eventualmente un tavolo istituzionale. Né si possono vietare ristrutturazioni dello stabilimento: all'impresa va garantito «un minimo diritto alla crescita». E ciò anche se i cittadini si lamentano per la convivenza forzosa con le ciminiere. È quanto emerge dalla sentenza 1101/19, emessa il 30 dicembre dalla prima sezione della sede di Brescia del Tar Lombardia.

 

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 04/02/2020