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Esenzione imposta di bollo su accordi e convenzioni

Imposta di bollo su accordi e convenzioni: l’esenzione è prevista solo per le P.A. rientranti nell’elenco tassativo

28/10/2020  - 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 495 del 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione in modo assoluto da Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati tra Pubbliche Amministrazioni.
L’Ente pubblico non economico Istante ha chiesto di conoscere se ai fini dell’esenzione può essere equiparato tra i soggetti indicati dall’art. 16 della Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/72.
L’Agenzia delle Entrate in risposta al soggetto istante ha richiamato l’art. 16, della Tabella, il quale esenta in modo assoluto da Imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Com’è ormai noto il principio cardine per beneficiare dell’esenzione è il principio della “tassatività dell’elenco”, ovvero è prevista l’esenzione se e solo se l’atto o il documento è scambiato tra soggetti “tassativamente” indicati nel citato articolo in questione.
In altri termini, la norma trova applicazione esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di Amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati, e non per tutte le P.A., così come individuate dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.
Con riferimento al caso in esame, il soggetto istante non è ricompreso in tale ambito applicativo in quanto si qualifica come Ente pubblico non economico istituito ai sensi del Dlgs. n. 266/93 e, pertanto, non rientra tra i soggetti “esenti”.
Conseguentemente, gli Accordi e le Convenzioni stipulati da tale Ente con altre P.A. sono soggetti all’Imposta di bollo fin dall’origine per ogni foglio nella misura di Euro 16,00 ex art. 2, Tariffa, Parte I, Dpr. n. 642/72.
 
Fonte:


Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 28/10/2020