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Elettrosmog, limiti al silenzio-assenso e illegittimità di vincoli paesaggistici assoluti
Infrastrutture di comunicazione elettronica: no al silenzio-assenso senza istruttoria completa
Nel procedimento per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, il silenzio-assenso previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 259/2003 non può formarsi se l’Amministrazione omette di svolgere l’attività istruttoria necessaria, in particolare la convocazione della conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione dei pareri degli enti competenti in materia paesaggistica.
Il silenzio-assenso rappresenta infatti una modalità semplificata di conclusione del procedimento amministrativo, alternativa al provvedimento espresso, ma non può sostituire le verifiche preliminari e la valutazione degli interessi pubblici coinvolti, soprattutto quando sono presenti vincoli e tutele di carattere paesaggistico.
Sul piano sostanziale, la tutela del paesaggio costituisce certamente un interesse pubblico di primaria rilevanza, ma non può prevalere in modo assoluto sugli altri interessi costituzionalmente tutelati. Ne consegue che le amministrazioni sono tenute a ricercare un equilibrato bilanciamento tra la salvaguardia del territorio e lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica, considerate servizi di pubblica utilità e opere assimilate alle urbanizzazioni primarie.
In quest’ottica, è stata ritenuta illegittima la previsione di un Piano Paesaggistico che imponga l’interramento generalizzato degli impianti di telefonia mobile. Una simile prescrizione, infatti, non tiene conto delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture radiomobili, che richiedono normalmente uno sviluppo in altezza per garantire la copertura del servizio. L’obbligo generalizzato di interramento si traduce pertanto in un divieto sostanziale e indiscriminato, in contrasto con il principio di proporzionalità e idoneo a compromettere irragionevolmente la diffusione delle reti e dei servizi di telecomunicazione sul territorio.
Leggi tutto su Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. VI n. 4383 del 3 giugno 2026
Monica Feletig