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Edificabilità e costruzioni: fascia di rispetto autostradale
La fascia di rispetto autostradale pone un divieto assoluto di edificabilità, da applicare sia alle nuove costruzioni, sia alle ricostruzioni a seguito di demolizione, sia agli ampliamenti di edifici fronteggianti le strade di tipo A
Le fasce di rispetto sono vincoli imposti dalla legge e dagli strumenti urbanistici, per ragioni di interesse generale, in ragione della vicinanza a luoghi o opere di interesse pubblico, ad es:
- fascia di rispetto stradale prevista dall’art. 18 del DLGS n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e artt. 26-28 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada)
- fascia di rispetto cimiteriale di cui al RD 1265/1934 art. 338 e successive modificazioni
- fasce di rispetto ferroviario di cui al DPR 753/1980 art 49.
La sentenza 3809/2020 del Tar Lazio si occupa della fascia di rispetto autostradale in materia di costruzioni, evidenziando che l'art. 16 seg. del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e l'art. 26 seg. del DPR 495/1992 (Regolamento di attuazione) pongono un divieto di edificabilità assoluta ed inderogabile nell'ambito della fascia di rispetto autostradale per una distanza di mt. 60 fuori dai centri abitati e mt. 30 all'interno dei centri abitati oppure nelle aree edificabili fuori.
Nel caso esaminato, un comune ha respinto l'istanza di sanatoria del villino realizzato abusivamente previa demolizione e ricostruzione, con dislocazione ed aumento di cubatura, di un pollaio risalente agli anni 90. Il motivo del dinigo è l'esistenza di vincoli di inedificabilità incombenti sull'area in contestazione sia al momento dell'abuso (fascia di rispetto autostradale) sia successivi (zona di interesse archeologico-paesistico).
Il Tar Lazio sottolinea che per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale la distanza minima è volta ad assicurare il prioritario interesse pubblico alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone oltre ad assicurare l'esecuzione di lavori di manutenzione, la realizzazione di opere accessorie e di ampliamento della sede stradale che sarebbero impediti dalla presenza di edificazioni e/o manufatti prossimi alla sede stradale.
E' proprio per questi motivi che la normativa in materia impone delle distanze minime non derogabili tra le costruzioni e le strade, cd. fasce di rispetto, che devono rimanere inedificate a prescindere dall'effettivo pericolo ai beni giuridici protetti nello specifico caso in esame (vedi, tra tante, Cons, Stato, sez, IV, n. 22076/2010 e 4719/2008 ove si rappresentano gli inconvenienti degli insediamenti edilizi spontaneamente sorti a ridosso delle sedi stradali con danno sia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ed alla agibilità dell'area adiacente, ma anche i costi a carico del pubblico erario per l'installazione di barriere acustiche, antisfondamento, mezzi di mitigazione visiva ed ambientale, etc.).
Monica Feletig