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Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Spinta agli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili mediante semplificazioni e digitalizzazione

19/12/2024  - 

In GU Serie Generale il Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 recante la “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118“.

Il decreto intende assicurare, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.

Esso, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

I regimi sono 3, cioè a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata (c.d. P.A.S.); c) autorizzazione unica.

Il proponente utilizza la piattaforma unica digitale SUER e un modello unico adottato con decreto  del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza  unificata, sia in caso di presentazione della P.A.S. al comune competente, sia in caso di presentazione della domanda di autorizzazione unica all'Autorità competente (Regione o Provincia, Ministero).

La piattaforma SUER realizzata dal GSE è stata istituita con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 ottobre 2024.
Gli impianti e le infrastrutture energetiche sono infatti espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160 art.2, comma 4.
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

Per gli interventi di cui al primo periodo di cui all’art. 1 comma 1° del provvedimento resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Il decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/12/2024