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Diritto di accesso ai documenti, niente istanza se l’atto non esiste
Sentenza CdS n. 779/2026: l’accesso agli atti è possibile solo per documenti realmente esistenti
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 779 del 29 gennaio 2026, ha ribadito un principio fondamentale in materia di accesso agli atti: è possibile ottenere documenti amministrativi solo se questi esistono realmente e sono nella disponibilità dell’amministrazione.
Le richieste basate su ipotesi, presunzioni o su documenti non ancora formati rientrano nel cosiddetto “accesso impossibile”, per il quale la PA non ha alcun obbligo di esibizione.
Secondo la Corte, spetta al richiedente dimostrare — anche attraverso indizi concreti — che l’atto richiesto sia effettivamente esistente. Non sono invece sufficienti mere supposizioni. Se l’amministrazione dichiara che il documento non esiste, tale dichiarazione è idonea a chiudere il procedimento, evitando ordini di esibizione che non potrebbero essere eseguiti.
Nel caso esaminato, un cittadino chiedeva tutti gli atti relativi all’installazione di segnaletica stradale e alla contestazione di una violazione del Codice della Strada. Il Comune aveva già precisato di non possedere ulteriori documenti oltre a quelli già comunicati. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità del diniego.
Monica Feletig