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Delocalizzazione di una sala gioco situata a distanza inferiore ai limiti di legge dai luoghi sensibili

Legittimo il provvedimento che imponga la delocalizzazione di una sala gioco situata a distanza inferiore ai limiti di legge dai luoghi sensibili

12/12/2024  - 

È legittimo il provvedimento dell'ente locale che imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l'apertura di detta sala giochi in aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto da parte di una possibile utenza. (1).
Nel caso di specie, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, il Consiglio di Stato ha accertato che la sala giochi era situata a distanza inferiore dai limiti di legge da una chiesa e che era possibile delocalizzare detta sala giochi in altre aree del territorio comunale, tenendo conto anche delle evenutuali limitazioni dello strumento urbanistico.


La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai lughi sensibili, trattandosi di perseguire finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre la scelta del legislatore regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione lontano dai centri abitati, per contrastare il fenomeno della ludopatia, non contrasta con l’art. 3 Cost., non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. La legge che impone il distanziometro non contrasta infine con l'art. 41 Cost., esercitando un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute. (2).

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 12/12/2024