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Consolidamento della "super-SCIA" e limiti al potere inibitorio tardivo
Super‑SCIA e poteri del Comune: dopo 30 giorni la segnalazione si consolida e l’amministrazione può intervenire solo in autotutela
Il regime della segnalazione certificata d’inizio attività alternativa al permesso di costruire (c.d. "super-Scia"), utilizzabile per interventi di ristrutturazione edilizia "pesante" ai sensi degli artt. 10 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, è analogo a quello della Scia ordinaria sotto il profilo della consumazione dei poteri inibitori dell’amministrazione. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, gli effetti si consolidano e l'ente locale può intervenire solo esercitando il potere di autotutela. In tale ipotesi, l'amministrazione non può limitarsi a contestare la non conformità edilizia, ma deve fornire una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale e prevalente al ripristino dei luoghi rispetto all'affidamento del privato, agendo entro un termine ragionevole. Pertanto, è illegittima la dichiarazione di inefficacia emessa tardivamente senza il rispetto dei presupposti dell'autotutela, pur restando fermo il potere di ordinare la demolizione di ulteriori opere accertate come prive di alcun titolo e non incluse nella Scia consolidata
Fonte: Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. VII n. 698 del 27 gennaio 2026
Monica Feletig