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Consiglio di Stato: annullabile il permesso edilizio emanato senza capacità edificatoria
L’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica prevale se l’area è già priva di capacità edificatoria per vincoli pregressi, anche a fronte dell’affidamento del privato
Con la sentenza n. 772/2026 (Consiglio di Stato, Sez. II, RG 5406/2023), il giudice amministrativo di secondo grado riafferma principi consolidati in tema di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi e di esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione.
In primo luogo, viene ribadita la legittimità dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire in presenza di un vizio sostanziale originario, quale la carenza della capacità edificatoria del fondo, anche qualora tale accertamento avvenga a distanza di tempo dal rilascio del titolo. In tali ipotesi, l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica prevale sull’affidamento del privato, soprattutto quando l’edificabilità risulti definitivamente preclusa da vincoli anteriori e non superabili.
La pronuncia chiarisce inoltre che, ai fini dell’applicazione dell’art. 21‑nonies della legge n. 241/1990, la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato non deve necessariamente essere espressa in forma esplicita, potendo ritenersi implicita quando l’atto da annullare sia affetto da una carenza originaria e insanabile. In tali circostanze, l’affidamento del privato assume un valore recessivo.
Viene richiamato altresì un principio di carattere processuale: le censure relative a vizi procedimentali, quali la mancata o incompleta partecipazione, assumono rilievo solo laddove il ricorrente dimostri in concreto che il proprio apporto partecipativo avrebbe potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Nel complesso, la decisione rafforza l’orientamento giurisprudenziale che privilegia la sostanza dell’azione amministrativa in materia edilizia, ponendo al centro la verifica della reale edificabilità del suolo e la tutela dell’interesse pubblico urbanistico rispetto alla conservazione di titoli illegittimi.
Fonte: AGEL
Monica Feletig