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Consiglio di Stato: abitabilità e agibilità non sostituiscono il titolo edilizio
Con la sentenza n. 3668/2026 viene ribadito che lo stato legittimo di un immobile deve derivare dal titolo abilitativo: certificazioni come abitabilità, agibilità o licenza d’uso non hanno effetto sanante
Il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 3668 del 2026 (ricorso n. 5871/2024), ha riaffermato un principio chiaro in materia edilizia: certificati di abitabilità, agibilità o licenze d’uso non possono sostituire il titolo edilizio necessario a legittimare un immobile.
Secondo i giudici, lo stato legittimo deve essere desunto esclusivamente dal titolo abilitativo che ha autorizzato la costruzione o da successivi atti che abbiano verificato la conformità degli interventi, come previsto dall’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. Nel caso esaminato, il richiamo contenuto nei certificati di abitabilità è stato ritenuto insufficiente, poiché il piano interrato oggetto di contestazione non risultava nel progetto originariamente approvato.
Palazzo Spada ha inoltre chiarito la diversa funzione dei titoli: il titolo edilizio autorizza la realizzazione o la modifica dell’opera, mentre abitabilità e agibilità attestano esclusivamente requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e salubrità. Tali certificazioni, pertanto, non possono sanare abusi né dimostrare la conformità urbanistica dell’immobile.
La sentenza sottolinea infine che, per le opere realizzate dopo l’entrata in vigore della legge n. 765/1967 (“Legge Ponte”), eventuali difformità rispetto al progetto approvato richiedono uno specifico titolo edilizio: in mancanza, devono considerarsi abusive.
Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Noicattaro, riformando la decisione del TAR Puglia e confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione.
Fonte: AGEL
Monica Feletig