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Conferenza di servizi e impianti di telecomunicazione: principio delle "posizioni prevalenti"
Il parere negativo in materia paesaggistica non ha efficacia automaticamente ostativa nel procedimento di autorizzazione unica: decisivo il principio delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi
Con la sentenza n. 2955/2026 (ric. n. 2168/2025), pubblicata il 14 aprile 2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra tutela paesaggistica e realizzazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, riaffermando principi ormai consolidati in tema di conferenza di servizi.
Il Collegio ribadisce che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica per impianti di telecomunicazione, il parere negativo reso dall’amministrazione competente alla tutela del paesaggio non ha carattere automaticamente preclusivo. Anche qualora tale dissenso sia puntualmente motivato e reiterato, esso non comporta di per sé l’obbligo di rigetto dell’istanza, dovendo l’amministrazione procedente applicare il criterio delle posizioni prevalenti tra le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
La pronuncia evidenzia altresì che la conferenza decisoria, pur quando coinvolge interessi sensibili quali quelli paesaggistici, risponde a esigenze di semplificazione e concentrazione dell’azione amministrativa. In tale contesto, la determinazione conclusiva assume valore sostitutivo di tutti i singoli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
Resta comunque ferma, precisa il Consiglio di Stato, la possibilità per le amministrazioni dissenzienti di esperire i rimedi successivi previsti dall’ordinamento, senza che ciò incida sull’immediata efficacia della determinazione finale.
La sentenza conferma, in definitiva, l’orientamento secondo cui la tutela del paesaggio, pur costituendo un interesse di rilievo costituzionale, deve essere oggetto di bilanciamento con gli altri interessi pubblici coinvolti nel procedimento, senza che il singolo parere negativo possa tradursi in un potere di veto assoluto.
Fonte: AGEL
Monica Feletig