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Conferenza di servizi decisoria: ponderazione effettiva degli interessi pubblici

I pareri contrari, soprattutto in materia paesaggistica, non possono essere superati senza una motivazione rafforzata. Escluso l’assenso tacito quando la legge richiede un provvedimento espresso
Con la sentenza n. 496/2026 (Reg. prov. coll., RG n. 657/2023), il Tar Puglia interviene nuovamente sui limiti e sulle condizioni di legittimo funzionamento della conferenza di servizi decisoria, chiarendo che essa non può risolversi in una mera sommatoria numerica delle posizioni favorevoli. Il superamento di pareri paesaggistici negativi richiede una motivazione puntuale e rafforzata e che non sono ammissibili forme di assenso tacito in presenza di autorizzazioni che la legge prevede in forma espressa.
Il valore sostanziale delle “posizioni prevalenti”
La Sezione seconda del Tar Puglia riafferma un principio ormai consolidato: il criterio delle “posizioni prevalenti” non ha natura aritmetica, ma impone una valutazione qualitativa e sostanziale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. L’amministrazione procedente è quindi tenuta a dare conto, in modo esplicito e coerente, delle ragioni che sorreggono il bilanciamento operato, specialmente quando entrano in gioco interessi sensibili come la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale. Ne consegue che la decisione finale della conferenza non può essere giustificata con formule stereotipate o con il semplice richiamo all’esito complessivo dei pareri acquisiti, ma deve fondarsi su una reale comparazione degli interessi in conflitto, adeguatamente esplicitata nel provvedimento conclusivo.
Il superamento dei pareri paesaggistici e l’obbligo di motivazione rafforzata
In tale prospettiva, il Tar sottolinea che il dissenso espresso da autorità preposte alla tutela paesaggistica, come la Soprintendenza, non può essere superato senza una motivazione rafforzata. La prevalenza attribuita ad altri interessi pubblici deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e circostanziate, idonee a dimostrare che la scelta finale sia il frutto di un effettivo bilanciamento e non di un automatismo procedimentale. In difetto di tale motivazione, il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi risulta affetto da illegittimità per carenza motivazionale.
Esclusione dell’assenso tacito per atti a contenuto autorizzatorio espresso
Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda la natura degli atti richiesti nel procedimento. Il Tar esclude la possibilità di riconoscere effetti autorizzatori a forme di assenso tacito laddove la normativa preveda il rilascio di un provvedimento espresso. Ciò vale in particolare per le autorizzazioni in materia agricola e ambientale, che presuppongono una valutazione formale e non possono essere surrogate dal mero decorso del tempo.
La conferenza di servizi come strumento di sintesi, non di automatismo
Nel complesso, la pronuncia ribadisce che la conferenza di servizi resta un modulo procedimentale di coordinamento e sintesi, non uno strumento di semplificazione decisionale svincolato dall’obbligo di motivazione. Nei casi di conflitto tra esigenze di sviluppo e tutela dei beni paesaggistici e culturali, l’amministrazione è chiamata a un esercizio rigoroso e trasparente del potere discrezionale, fondato su una reale ponderazione degli interessi pubblici coinvolti.
Fonte: AGEL
Monica Feletig