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Concessioni per commercio ambulante, non oltre il 31 dicembre 2023

Le concessioni per il commercio ambulante possono beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2023

27/01/2022  - 

I Comuni devono disapplicare la norma nazionale (articolo 181, comma 4-bis del Dl 34/2020) che prevede il rinnovo automatico pluriennale delle concessioni in favore dei titolari di posteggio per mercati e fiere. Esattamente come devono disapplicare le norme nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Lo afferma il Tar Lazio con la sentenza n. 539/2022 pubblicata il 18 gennaio scorso.

Dunque, le concessioni per il commercio ambulante possono beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2023, come disposto dal Consiglio di Stato con precedenti sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per le concessioni balneari.

La Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein”) è, infatti, applicabile anche al settore del commercio ambulante essendo “self executing” e quindi suscettibile di applicazione immediata nell’ordinamento interno dei singoli Paesi. Essendo auto-esecutiva, sussiste in capo all’Amministrazione il dovere di non applicare la legge nazionale di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalle varie articolazioni dello Stato, compresi gli enti territoriali e gli enti pubblici in generale.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/01/2022