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Concessioni balneari: il Consiglio di Stato conferma che le gare devono partire subito

Il termine del 30 settembre 2027 rappresenta il limite massimo della proroga transitoria delle concessioni balneari e non un diritto acquisito del concessionario uscente; le amministrazioni devono procedere tempestivamente con le gare e l'eventuale indennizzo può essere riconosciuto esclusivamente per investimenti non ammortizzati adeguatamente comprovati
Il Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza 18 agosto 2026, n. 6539) ha chiarito alcuni principi fondamentali in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Secondo i giudici, la proroga delle concessioni balneari fino al 30 settembre 2027, prevista dalla normativa statale, ha natura esclusivamente tecnica e serve a consentire alle amministrazioni di organizzare e concludere le procedure di gara. Non si tratta quindi di una garanzia di permanenza del concessionario uscente fino a tale data.
Ne consegue che gli enti concedenti sono tenuti ad avviare le procedure competitive senza ritardi. Se la selezione del nuovo concessionario si conclude prima del 30 settembre 2027, la concessione in essere cessa anticipatamente e il nuovo affidatario subentra immediatamente nella gestione.
La sentenza affronta anche il tema dell'indennizzo spettante al concessionario uscente. Il Consiglio di Stato precisa che tale compensazione non costituisce un diritto automatico, ma può essere riconosciuta soltanto a fronte della dimostrazione di investimenti effettivamente realizzati e non ancora ammortizzati. Inoltre, l'assenza del decreto ministeriale che dovrà definire i criteri di quantificazione dell'indennizzo non può essere invocata per rinviare o bloccare l'avvio delle gare.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo che impone l'assegnazione delle concessioni attraverso procedure trasparenti e concorrenziali, escludendo proroghe automatiche o rinnovi che ostacolino l'accesso al mercato.
Fonte: Eius.it
Monica Feletig