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Concessione di suolo pubblico, esclusi SCIA e silenzio-assenso
L’occupazione del suolo pubblico può essere legittimata solo da un provvedimento espresso, restando esclusa qualsiasi forma di formazione tacita del titolo concessorio.
Con la sentenza n. 2874/2026 (Reg. Prov. Coll.), pronunciata il 10 aprile 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito principi fondamentali in tema di occupazione di suolo pubblico.
Il Collegio ha anzitutto confermato che l’occupazione di suolo pubblico ha natura concessoria e richiede sempre l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’amministrazione, chiamata a operare una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico e gli interessi dei soggetti potenzialmente incisi.
Da tale qualificazione discende l’inapplicabilità degli istituti propri dell’attività liberalizzata, quali la SCIA e il silenzio-assenso: il titolo concessorio, infatti, non può formarsi per effetto del mero decorso del tempo o dell’inerzia amministrativa.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che, anche nell’ambito di procedimenti semplificati o emergenziali – che possono prevedere un avvio anticipato dell’occupazione e termini procedimentali ridotti – non viene meno la natura concessoria del provvedimento, né si determina alcun effetto di consolidamento automatico della posizione del privato.
Il termine procedimentale, pertanto, non equivale al rilascio tacito della concessione e non preclude all’amministrazione l’esercizio di successivi poteri di controllo, né l’adozione di provvedimenti repressivi, inclusa la rimozione dell’occupazione, in caso di accertata mancanza dei requisiti.
Fonte: AGEL
Monica Feletig