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Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) su bene in comproprietà

Dissenso tra comproprietari e CILA: l’amministrazione deve accertare la legittimazione all’intervento

12/10/2026  - 

In materia edilizia e urbanistica, il principio sancito dall’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui il titolo abilitativo può essere richiesto solo da chi dispone di un idoneo titolo sull’immobile, trova applicazione anche agli interventi soggetti a SCIA e CILA. Qualora l’intervento interessi un bene in comproprietà e sia noto un dissenso espresso tra i contitolari, l’amministrazione non può arrestarsi alla mera verifica formale della comproprietà né alla semplice dichiarazione di conformità all’art. 1102 c.c. Essa è invece tenuta a svolgere un’adeguata istruttoria per accertare che l’opera non comprometta il diritto degli altri comproprietari al pari godimento del bene e non arrechi pregiudizio alle loro prerogative. In assenza di tale verifica sostanziale, del consenso unanime dei comproprietari ovvero della dimostrazione dell’esistenza di un pactum fiduciae, la pubblica amministrazione deve inibire l’efficacia della CILA e procedere alla riapertura dell’istruttoria ai fini delle necessarie verifiche e dell’eventuale esercizio dei poteri di autotutela.

Leggi tutto su Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. IV n. 6969 del 21 settembre 2026



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 12/10/2026