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Compro oro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiarisce l’avvio del registro degli operatori e sulle nuove norme del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 9

24/07/2017  - 

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità delle recenti disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, dettate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”.
Dal 5 luglio 2017, “sono vigenti ed immediatamente applicabili” le prescrizioni contenute negli articoli:
- 4 (obblighi di identificazione della clientela),
- 5 (tracciabilità delle operazioni di compro oro),
- 6 (obblighi di conservazione),
- 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette),
- 10 (sanzioni comminate per le relative inosservanze).
E’ da ritenersi altresì vigente la disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che annovera “gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7”, tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al predetto decreto.

La nota ministeriale chiarisce anche di quali disposizioni è differita l'efficacia: le modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, istituito presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi devono essere definite dal Ministero stesso entro tre mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. e pertanto sono, al momento, sospese.

Quanto ai soggetti che rientrano nella categoria dei “compro oro”, tenuti all’obbligo dell’iscrizione nel registro, secondo un approccio di tipo oggettivo vi rientra l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente, dell’attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti l’attività di compro oro ossia l’attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati.
Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all’iscrizione al registro di cui all’articolo 3 del decreto in epigrafe, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all’iscrizione nel registro OAM”.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 24/07/2017