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Classificazione rischio sismico

Pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture il dm n. 24 del 9 gennaio 2020 contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

31/01/2020  - 

Il nuovo dm modifica il dm n. 58 del 28 febbraio 2017 (vedi lo speciale di BibLus-net sulla classificazione del rischio sismico), a seguito modifiche intervenute:
•nelle disposizioni regionali in materia edilizia;
•nelle disposizioni legislative nazionali;
•a seguito dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicabilità delle agevolazioni previste estendendole anche al caso di demolizione e ricostruzione di immobili.

Le novità contenute nelle nuove linee guida

Le nuove linee guida contengono novità in merito alla modalità di attestazione. Nel dettaglio:
•per la riduzione del rischio sismico il tecnico incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico assevera l'efficacia degli interventi;
•il tecnico dovrà asseverare la classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato che dovrà essere effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B;
•il progetto degli interventi e della relativa efficacia dovrà essere allegato alla Segnalazione di certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico dell'edilizia (SUE) competente prima dell'inizio dei lavori;
•il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (dove nominato per legge) dovrà controllare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
•al fine dell'ottenimento dei benefici fiscali, dovrà essere consegnata una copia al committente sia dell'asseverazione del progettista sulla classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento, sia dell'attestazione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore statico (dove nominato per legge) sulla conformità degli interventi.

Le modifiche introdotte sulla classificazione del rischio sismico riguardano in particolare:
•il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso a costruire presso lo sportello unico per l'edilizia;
•all'interno dell'allegato A cambia la tabella per l'attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell'entità dell'indice di sicurezza; viene corretta l'espressione per la valutazione della Pam. Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata (approccio semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6;
•all'interno dell'allegato B si riporta la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente purché si tratti di una ristrutturazione edilizia.

Fonte:

 

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 31/01/2020