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Casa di commiato e titolo unico: legittimazione e compatibilità urbanistica
Sulla vicinitas e sull’illegittimità di un titolo unico per intervento di cambio di destinazione d’uso per la realizzazione di una casa di commiato
Con la sentenza n. 6487 del 22 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha esaminato due questioni centrali relative al rilascio di un titolo unico per il cambio di destinazione d’uso finalizzato alla realizzazione di una casa di commiato:
- La legittimazione ad agire (criterio della vicinitas)
- La conformità del titolo alla normativa regionale sulla localizzazione
1. Vicinitas e interesse al ricorso
Il Consiglio ha ribadito che la semplice vicinanza all’intervento non è sufficiente per dimostrare l’interesse a ricorrere. È necessario un pregiudizio specifico, concreto e attuale, come stabilito dall’Adunanza Plenaria n. 22/2021.
Il ricorrente deve dimostrare come il provvedimento impugnato incida negativamente sulla propria posizione giuridica, evitando che l’azione giurisdizionale sia solo emulativa.
Nel caso esaminato, il Consiglio ha riconosciuto un pregiudizio implicito (in re ipsa), derivante dalla profonda differenza tra la destinazione produttiva dell’area e l’inserimento di un servizio funerario.
Inoltre, l’appellante ha evidenziato un decremento del valore immobiliare e un peggioramento urbanistico, con potenziali difficoltà nella vendita o locazione dell’immobile.
2. Illegittimità del titolo per contrasto con la normativa regionale
Il Consiglio ha dichiarato illegittimo il titolo unico rilasciato, in quanto in contrasto con la disciplina transitoria immediatamente applicabile prevista dalla normativa regionale (art. 9 bis, L.R. Marche n. 3/2005), anche in assenza di adeguamento dei regolamenti comunali.
La normativa impone criteri stringenti per la localizzazione delle case di commiato, tra cui:
- Esclusione da immobili residenziali o turistico-ricreativi
- Riservatezza, accessibilità e spazi di sosta adeguati
- Compatibilità con le attività circostanti
Nel caso specifico, il servizio è risultato incompatibile con la destinazione produttiva dell’area. Il Consiglio ha inoltre escluso la qualificazione dell’attività come “artigianato di servizio”, ritenendola non conforme alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.), e ha quindi annullato il titolo unico.
Monica Feletig