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Canone unico patrimoniale: le tariffe per le occupazioni delle aree di mercato
La determinazione delle tariffe relative al Canone unico patrimoniale (CUP) non deve annullare l’obiettivo della L. 27 dicembre 2019, n. 160, di alleggerimento del peso dell’imposizione per le occupazioni effettuate su aree di mercato
Il Dipartimento delle finanze del MEF con la risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione delle tariffe relative al Canone unico patrimoniale (CUP) per le occupazioni effettuate su aree di mercato.
Numerosi comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, comma 837, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020), “coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, coefficienti moltiplicatori delle tariffe in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l’occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività”
L’introduzione dei predetti coefficienti moltiplicatori non solo annullerà l’obiettivo dell’alleggerimento del peso dell’imposizione relativa alle occupazioni su aree di mercato in capo agli operatori commerciali che pongono in essere sia occupazioni permanenti (nei mercati giornalieri, nei posteggi fissi e nei mercati attrezzati) sia temporanee (nei mercati settimanali, quindicinali o mensili, nelle fiere e nelle “rotazioni”), ma rischia di far lievitare le tariffe stesse, acuendo ulteriormente la crisi di un settore che già ha subito nel corso degli ultimi cinque anni la cessazione di circa 20.000 piccole attività ambulanti anche a causa della pandemia in atto. (Risoluzione 31 gennaio 2022, n. 1/DF, MEF, Dipartimento delle finanze; Art. 1, comma 837, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.))
La piena autonomia regolamentare dell’ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme illustrate nella Risoluzione, per cui l’individuazione di “coefficienti moltiplicatori” per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dal comma 843 della legge n. 160 del 2019.
Monica Feletig