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Cambio di destinazione d’uso senza opere e necessità del permesso di costruire
L’accertamento del maggiore carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla funzione prioritaria di compensare la collettività per il nuovo carico urbanistico che si riversa sulla zona
Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 9823 del 9 dicembre 2024, afferma che la legittima applicazione dell’art. 52, comma 3-bis l.r. Lombardia n. 12 del 2005, secondo cui i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche senza la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e centri sociali, sono soggetti a permesso di costruire, richiede un accertamento concreto dell’aumento del carico urbanistico determinato dalla nuova destinazione d’uso rispetto a quella precedente. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento comunale che ordina il ripristino della destinazione d’uso senza opere, da laboratorio artigianale a luogo di culto, in assenza di un’adeguata istruttoria sull’effettivo aumento del carico urbanistico.
Nell’ipotesi specifica, come chiarito nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha evidenziato che gli accertamenti della polizia locale constatavano o la mancanza di attività in corso o lo svolgimento di attività di studio, ma non testimoniavano un effettivo incremento del carico urbanistico.
Conforme a un precedente pronunciamento dello stesso Consiglio di Stato, è specificato che l’accertamento del maggiore carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla funzione prioritaria di compensare la collettività per il nuovo carico urbanistico che si riversa sulla zona. Per aumento del carico urbanistico si intende sia la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, sia l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.
Fonte:
Monica Feletig