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Autotutela doverosa parziale in caso di falso o mendacio e potere di controllo urbanistico-edilizi

Il controllo di conformità degli interventi edilizi e il controllo di legittimità del titolo edificatorio hanno natura, tempi ed estensioni diverse

16/11/2023  - 

L’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990 tipizza l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

La norma de qua declina un’ipotesi di autotutela doverosa parziale, la quale, nello scandire la mera dequotazione del termine ragionevole, consente all’amministrazione di procedere al riesame anche oltre i termini legalmente contemplati nonchè di riscontrare l’eventuale istanza del terzo, finalizzata ad ottenerne l’attivazione, senza perciò solo vincolare il contenuto della decisione.

La clausola di salvaguardia delle sanzioni, previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, impone di distinguere le ipotesi di falsa dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto notorio dai casi di rappresentazioni mendaci, ivi comprese quelle afferenti allo stato dei luoghi; sicché solo nel primo caso l’annullamento (che equivale alla decadenza) è anche obbligatorio, estendendosi la doverosità al quomodo e non rimanendo limitata all’an. (1)

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Il controllo del territorio, strumento conferito per dare effettività alle scelte di pianificazione urbanistica rimesse all’ente locale, attiene alla verifica, effettuabile senza limiti di tempo, della conformità degli interventi al regime di edificabilità dei suoli, come cristallizzati nei titoli edilizi.

Il controllo sulla legittimità dei titoli implica, per contro, la verifica, ex post, dell’assentibilità dello ius aedificandi, in un’ottica di contemperamento delle esigenze di tutela della legalità con quelle di certezza del diritto nonché di legittimo affidamento.

L’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, che non incontra alcun limite di ordine temporale, si riferisce a tutto ciò che è realizzato sine titulo, in difformità dallo stesso ovvero utilizzandone una tipologia del tutto estranea all’intervento effettuato.

La mancanza dei presupposti, invece, ove non tempestivamente rilevata, giustifica, sussistendone le condizioni, il solo annullamento d’ufficio al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990 (2).

 

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 17 ottobre 2017, n. 8; Cons. Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 5 gennaio 2021, n. 18.

(2) Non ci sono precedenti.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 16/11/2023