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Autorizzazioni ambientali e semplificazioni

Ambito di applicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
In generale, il d.P.R. n. 227 del 2011 si applica esclusivamente alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; inoltre, trattandosi di scarichi in rete fognaria, è necessario che osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente (art. 107, d.lgs. n. 152 del 2006); pertanto, non è sufficiente allegare la provenienza dello scarico da una piccola azienda agroalimentare appartenente al settore lattiero-caseario che produce un quantitativo di acque reflue non superiore a 4000 mc/l'anno; è altresì necessario dare prova che l'impresa sia qualificabile come PMI (rientrante nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011) e, sopratutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006. Di tali allegazioni deve farsi carico colui che invoca l'applicazione delle relative norme derogatorie.
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Monica Feletig