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Autorizzazione unica per impianto di rifiuti ed AUA
L'autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi assorbe l'autorizzazione unica ambientale
L'autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, afferenti ai campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive, i quali sono da essa sostituiti ad ogni effetto: nel provvedimento autorizzatorio sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali; ad un simile modulo procedimentale abilitativo, disciplinato con riferimento al settore speciale della gestione dei rifiuti, non è, quindi, logicamente affiancabile o sovrapponibile quello dell’AUA, codificato in via generale dall’art. 3 del d.p.r. n. 59/2013, pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative.
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Monica Feletig