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Autorizzazione paesaggistica e parere tardivo della Soprintendenza

Il parere negativo reso fuori dai termini non è più vincolante e l'ente ha l'obbligo di valutarlo autonomamente
Il parere negativo reso dalla sovrintendenza oltre il limite di quarantacinque giorni previsto dall'articolo 146, comma 8, del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica non è più vincolante. Il che implica che l'autorità competente (Regione/Ente delegato) al rilascio del titolo ha il dovere di valutarlo autonomamente e motivatamente, in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, pena l'illegittimità del provvedimento finale.
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 8104/2020 accogliendo il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale la Regione Lazio ha negato il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica relativa a un progetto di «completamento di una vasca a uso natatorio», sulla base del parere negativo tardivo della soprintendenza parco archeologico Appia antica.
Fonte:
Monica Feletig