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Autorizzazione paesaggistica di lieve entità
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
06/04/2017
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Il Servizio tutela dell'ambiente, sostenibilità e gestione delle risorse naturali della regione ha pubblicato il seguente chiarimento.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22.03.2017 è stato pubblicato il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento (6 aprile 2017) è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del DPR 31/2017 nelle regioni a statuto speciale dovranno essere adottate opportune norme di coordinamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, nelle more delle quali nella Regione FVG continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti di cui al D.PReg 149/2012.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del DPR 31/2017, gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica declinati nell’allegato A trovano comunque immediata applicazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia.
L’articolo 4 del DPR 31/2017 fa salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Pertanto:
1. gli interventi elencati nell’allegato A al DPreg 149/2012 restano soggetti ad autorizzazione semplificata qualora non assorbiti nelle tipologie di intervento comprese nella tabella A del DPR 31/2017;
2. gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica elencati negli Accordi Stato/Regione FVG e ampliativi rispetto agli interventi di cui alla tabella A del DPR 31/2017 continuano a trovare applicazione.
Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento (6 aprile 2017) è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del DPR 31/2017 nelle regioni a statuto speciale dovranno essere adottate opportune norme di coordinamento entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, nelle more delle quali nella Regione FVG continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti di cui al D.PReg 149/2012.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del DPR 31/2017, gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica declinati nell’allegato A trovano comunque immediata applicazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia.
L’articolo 4 del DPR 31/2017 fa salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole Regioni, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Pertanto:
1. gli interventi elencati nell’allegato A al DPreg 149/2012 restano soggetti ad autorizzazione semplificata qualora non assorbiti nelle tipologie di intervento comprese nella tabella A del DPR 31/2017;
2. gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica elencati negli Accordi Stato/Regione FVG e ampliativi rispetto agli interventi di cui alla tabella A del DPR 31/2017 continuano a trovare applicazione.
Fonte:
Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 06/04/2017