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Autonomia regolamentare comunale nella tutela della quiete pubblica
Regolamentazione comunale dei rumori e presunzione legale di disturbo acustico negli orari protetti
La tutela della pubblica tranquillità e della vivibilità urbana costituisce un bene giuridico autonomo e distinto dalla salvaguardia dall'inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/1995. Pertanto, i Comuni, nell'esercizio delle funzioni generali di cui all'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, possono legittimamente interdire l'emissione di suoni e musica in determinate fasce orarie a prescindere dal superamento dei limiti tecnici fissati dalla zonizzazione acustica. Tale potestà regolamentare può configurare una "presunzione di disturbo", rendendo superflua l'effettuazione di rilievi fonometrici qualora la norma sanzioni il mero fatto oggettivo dell'udibilità esterna dei suoni negli orari proibiti. In tale contesto, l'accertamento degli agenti operanti circa la sussistenza della condotta vietata è assistito da fede privilegiata e l'assenza di rilievi strumentali non inficia la legittimità della sanzione, inclusa quella accessoria della sospensione dell'attività.
Leggi tutto su Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. IV n. 2166 del 16 marzo 2026
Monica Feletig