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Attività economiche autorizzate e potere sindacale di ordinanza

Il rispetto dell'autorizzazione ambientale delinea un ambito di liceità dell'attività economica autorizzata, che può essere rimodulato, ridotto o tout court eliminato solo mediante un contrarius actus emesso in autotutela dalle competenti amministrazioni

27/04/2023  - 

L’esercizio da parte di privati di attività economiche debitamente autorizzate e svolte entro i limiti fissati in via amministrativa preclude l’esercizio dei poteri sindacali contingibili e urgenti, proprio perché il contemperamento degli interessi è stato già operato a monte, nell’opportuna sede procedimentale delineata dalla legge. Del resto, l’iniziativa economica privata, “libera” per principio costituzionale (art. 41 Cost.), può certo essere conformata, indirizzata e financo impedita dalla legge per la tutela di prioritari valori costituzionali, fra cui in primis quello della salute umana: a tale specifico fine, invero, la legge individua opportune sedi procedimentali (fra cui quelle deputate a rilasciare l’AUA) ove modulare a monte l’ambito entro il quale l’iniziativa imprenditoriale può svolgersi. Una volta, tuttavia, che l’autorizzazione venga concessa (ed il relativo provvedimento resti inoppugnato), il privato che vi si attenga non può essere attinto da provvedimenti extra ordinem che gli impediscano de facto l’attività: in tali casi, invero, l’ordo c’è ed è quello perimetrato dall’autorizzazione, il rispetto della quale delinea un ambito di liceità (anche per evidenti esigenze di certezza del diritto) che non può essere travalicato con provvedimento di un’Autorità terza quale il Sindaco, ma solo, se del caso, rimodulato, ridotto o tout court eliminato mediante un contrarius actus emesso in autotutela dalle competenti Amministrazioni all’esito di un rituale procedimento.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/04/2023