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Attività di scommesse, VLT, sale bingo: devono rispettare i luoghi sensibili

Sale scommesse (art. 88 tulps): le Questure verificheranno le distanze dai luoghi sensibili indicati dalla L.R. 1/14

23/03/2018  - 

La Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate, vieta l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.

L'elenco dei luoghi sensibili comprende:
• gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
• i centri preposti alla formazione professionale;
• i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
• gli impianti sportivi;
• le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
• le strutture ricettive per categorie protette;
• i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
• i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni comune;
• gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
• gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
• le stazioni ferroviarie,
e può essere ulteriormente ampliato dai Comuni, i quali hanno l'obbligo di pubblicarne l'elenco completo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Una circolare del MININTERNO del 19 marzo scorso chiarisce che il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili deve essere accertato dalle Questure durante l'istruttoria delle domande di autorizzazione art. 88 TULPS (cioè per esercizi di raccolta scommesse, sale da gioco VLT, sale bingo).
"Avviato il procedimento, il Questore provvederà...chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale....".

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Questore è quindi condizionato alla verifica del rispetto della distanza di 500 metri dai luoghi definiti sensibili.

Se la distanza non è rispettata, l'attività di raccolta scommesse, l'attività di sala giochi con apparecchi videolottery (VLT) e l'attività di sale bingo non può essere autorizzata e quindi non potrà essere svolta.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/03/2018