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Attività di discoteca, licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., destinazione urbanistica e valutazione di impatto acustico

La licenza di agibilità ex art. 80 TULPS non è un titolo edilizio e non dipende dalla categoria catastale. Nessun nuovo studio di impatto acustico se impianti e condizioni restano invariati rispetto a quelli già autorizzati

05/11/2026  - 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7531 del 15 ottobre 2026, ha respinto l'appello del Comune di Sirolo, confermando la legittimità del rilascio dell'agibilità per attività danzante e discoteca in un'area già autorizzata per spettacoli pubblici. 

La controversia riguardava il diniego opposto dal Comune alla richiesta presentata da una società per l'utilizzo come discoteca di un'area pertinenziale di una struttura ricettiva, nota come "ex dancing Conchiglia Verde". Secondo l'amministrazione comunale, l'attività sarebbe stata incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area e avrebbe richiesto una specifica e nuova valutazione previsionale di impatto acustico.

I giudici di Palazzo Spada hanno invece chiarito che la licenza di agibilità prevista dall'art. 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è finalizzata esclusivamente alla verifica della sicurezza dei locali e della tutela dell'incolumità pubblica. Per tale ragione, essa non può essere assimilata a un titolo edilizio e prescinde dalla classificazione catastale dell'immobile. 

La sentenza afferma inoltre che la discoteca non costituisce una specifica categoria urbanistica e non può essere automaticamente qualificata come "attività produttiva" ai fini dell'applicazione delle norme urbanistiche del Comune di Sirolo che vietano insediamenti produttivi responsabili di inquinamento acustico. Tali limitazioni, osserva il Consiglio di Stato, devono essere interpretate restrittivamente e riferite alle attività industriali o agli impianti di gestione dei rifiuti.

Particolarmente rilevante anche il principio espresso in materia di rumore. I giudici hanno ritenuto che non sia necessario presentare una nuova valutazione di impatto acustico qualora l'attività utilizzi gli stessi impianti sonori già esaminati e autorizzati nell'ambito di una precedente autorizzazione di pubblico spettacolo ancora valida per il medesimo sito.

 

Leggi tutto su Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. V n. 7531 del 15 ottobre 2026



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/11/2026