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Attività commerciale e pianificazione urbanistica
L’attività commerciale non può essere autorizzata in immobili difformi dalla disciplina urbanistica
A seguito dell’entrata in vigore della legge 287/1991 e successivamente del d.lgs 114/1998 e del d.lgs n. 59/2010, mutato il quadro normativo, si è ravvisata l’esistenza di un stretto collegamento tra la programmazione delle rete commerciale e la pianificazione urbanistica, sicché l’apertura e degli esercizi produttivi, industriali, commerciali è stata ritenuta, in virtù di un funzionale e stretto rapporto tra attività di gestione e attività programmatoria, subordinata alle previsioni della pianificazione urbanistica, anche dovuto alla circostanza che l’amministrazione non potrebbe tollerare una situazione che, per altri versi, dovrebbe reprimere. L’apertura di tali attività presuppone la conformità dei relativi locali alle prescrizioni urbanistiche, con la conseguenza per cui l’attività commerciale non può essere autorizzata in immobili difformi dalla disciplina urbanistica.
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Monica Feletig