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Annullamento del permesso di costruire per vizi sostanziali e art. 38 del TU Edilizia
L'annullamento del PDC per vizi sostanziali comporta necessariamente la demolizione dell'abuso edilizio
In presenza di un annullamento del permesso di costruire per vizi sostanziali non può trovare applicazione l’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, sicché l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità, essendo tenuta ad ordinare la demolizione dell’immobile. Trattandosi di procedimento vincolato, inoltre, gli apporti partecipativi del privato non potrebbero condurre ad una diversa decisione poiché l'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso. Ciò a maggior ragione nei casi in cui, come nel caso di specie, l’annullamento del titolo edilizio è avvenuta a seguito di un processo nell’ambito del quale è stata accertata in contraddittorio con l’interessato la sussistenza di vizi sostanziali del permesso di costruire, che rende la demolizione un’opzione obbligata.
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Monica Feletig