home  » news  »  News

News

Adeguamento antincendio impianti di distribuzione carburanti

Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate.

19/07/2021  - 

Il Decreto Mininterno 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 13 luglio 2021, approva la regola tecnica applicabile agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:

  • di nuova realizzazione;
  • esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

Restano esclusi gli impianti fissi di distribuzione carburante che dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.

Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelli che dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco dovranno adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell'Allegato 1 entro il 9 novembre 2021, ossia novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entrata in vigore il 12 agosto 2021).

In base a quanto disposto dall’articolo 5, gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato. Nei casi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 19/07/2021