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Accesso agli atti del procedimento per il rilascio di titoli edilizi

La violazione delle norme urbanistiche produce effetti lesivi in una sfera di "prossimità", nozione assai più estesa rispetto agli immediati confinanti

23/03/2023  - 

Già l'art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, nel testo modificato dalla legge n. 765/1967, attribuiva a "chiunque" la facoltà di impugnare le concessioni (licenze) edilizie. Successivamente questa norma è stata interpretata in senso riduttivo, riconoscendosi il titolo a ricorrere solo a chi avesse un interesse differenziato, in quanto proprietario (fra l'altro) di un fondo "prossimo", ossia non necessariamente confinante. Benché tale disposizione non risulti riprodotta nel vigente T.U. n. 380/2001, è implicito nel sistema che chiunque si trovi in una situazione di "prossimità" sia legittimato ad impugnare il permesso di costruire. E' ragionevole, infatti, che la facoltà di impugnare non venga ristretta agli immediati confinanti, giacché la violazione delle norme urbanistiche (le quali non sono dettate a protezione degli interessi particolari dei vicini, ma dell'interesse comune all'uso equilibrato del territorio) produce effetti lesivi in una sfera assai più estesa. Ne consegue che, anche ai fini della ricostruzione della legittimazione all’esercizio del diritto di accesso, strumentale all’eventuale contestazione della validità dei titoli edilizi, vale la stessa ampia nozione di “prossimità”. D’altra parte, i titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/03/2023