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AGCM, la concessione dei ristori Covid deve rispettare la concorrenza

Segnalazione AS1727 - Regione Friuli Venezia Giulia - delibera di giunta n. 1718/2020 relativa alla concessione di contributi a ristoro per i danni da emergenza covid-19

29/03/2021  - 

L'AGCM ha effettuato una segnalazione relativa alla Delibera di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia del 13 novembre 2020, n. 1718, recante "L.R. 3/2020, art. 5.1 – Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19: determinazione dei beneficiari, criteri, tipologie di incentivo e risorse da destinare. Approvazione definitiva".

Tale Delibera, come altra precedentemente adottata, subordinava l'ammissione degli operatori economici al contributo una tantum e a fondo perduto previsto dalla Regione come sostegno per i danni prodotti dal Covid-19, al soddisfacimento di un doppio requisito su base territoriale, relativo alla presenza, nel territorio della Regione, non solo della sede operativa, ma anche della sede legale del richiedente.

Secondo l'Autorità, la previsione contenuta nella Delibera n. 1718/2020 risulta in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., con gli obiettivi di liberalizzazione posti dagli artt. 56 e 49 TFUE in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché con l'art. 34 del d.l. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), in forza del quale "ogni misura adottata dai pubblici poteri e idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza è giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita, nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive". Tali motivazioni non si rinvengono nella Delibera in esame che, quindi, prevede un doppio requisito territoriale non soltanto lesivo di norme e principi posti a tutela della concorrenza, ma addirittura anacronistico, alla luce delle norme di liberalizzazione intervenute proprio per sancire etutelare la libertà di iniziativa economica (artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/2010, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi).

In definitiva, la Delibera di Giunta regionale n. 1718/2020, nella misura in cui riconosce contributi pubblici unicamente agli operatori economici aventi sia sede legale che sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, appare idonea a limitare indebitamente la platea dei soggetti che possono beneficiarne, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale, espressamente vietati ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n.59/2010 e dell'art. 34 del d.l. n. 201/2011, nonché in violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett.e) Cost. e degli artt. 56 e 49 del TFUE

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 29/03/2021