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AGCM: concessioni demaniali e concorrenza

Nuove segnalazioni dell'AGCM: nell'affidamento delle concessioni demaniali marittime vanno applicati i principi eurounitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità

23/11/2021  - 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato interviene nuovamente sul tema della proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Questa volta, la disamina dell'AGCM è rivolta alla Circolare Dirigenziale della Regione Calabria n. 370854 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2018, n° 145. Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime - Chiarimenti Circolare prot. 365002 del 22.10.2019”, relativo alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere in ambito regionale.

Mediante il citato atto amministrativo, la Regione Calabria ha indicato ai Comuni costieri calabresi l’iter amministrativo da seguire al fine di estendere la durata delle concessioni di beni del demanio marittimo a uso turistico-ricreativo in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033).

Le disposizioni relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime contenute nel provvedimento amministrativo in parola integrano specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In conclusione, dunque, gli atti amministrativi regionali in questione si pongono in contrasto con gli articoli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi.

Ricordiamo che su questo tema si è recentemente pronunciata l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha così concluso "Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.".

Fonte:

 

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/11/2021